Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 recante “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria” (Vigente al: 31-12-2021).

Data pubblicazione: 12/01/2022

Data fine pubblicazione: 12/04/2022

Tipo Documento: Comunicazione

Settore: News Normative

Numero: 7

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30-12-2021 è stato pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto di cui si riportano di seguito le disposizioni di maggiore interesse.

  • Articolo 1, commi 1, 3 e 4 (Disposizioni in materia di certificati verdi COVID-19 e di certificati verdi COVID-19 cosiddetti rafforzati) - I commi 1, 3 e 4 dell'articolo 11 recano, con decorrenza dal 10 gennaio 2022, un ampliamento delle fattispecie di ambiti ed attività il cui accesso - nella disciplina transitoria valida fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 - è riservato ai soggetti in possesso di un certificato verde COVID-19 (in corso di validità) generato esclusivamente da vaccinazione (contro il COVID-19) o da guarigione - con esclusione, dunque, di quelli generati in virtù di un test molecolare o di un test antigenico rapido-; resta ferma la possibilità di svolgimento e di fruizione senza il possesso di un certificato verde per i minori di età inferiore a dodici anni e per i soggetti per i quali sussista una controindicazione clinica alla vaccinazione suddetta. Gli ambiti ed attività oggetto del summenzionato ampliamento di cui ai commi 1 e 4 riguardano:
    • gli alberghi e le altre strutture ricettive, ivi compresi i relativi servizi di ristorazione, anche nell’ipotesi in cui questi ultimi siano riservati ai clienti che alloggino nei medesimi alberghi o altre strutture; rispetto a tale previsione, le novelle di cui al comma 3 del presente articolo 1 recano alcuni interventi di coordinamento;
    • le sagre, le fiere, i convegni ed i congressi;
    • i centri culturali e i centri sociali e ricreativi, che svolgano attività all’aperto. In base a tale previsione, le suddette strutture ed attività all’aperto sono quindi equiparate, sotto il profilo in oggetto, con decorrenza dal 10 gennaio 2022, alle corrispondenti strutture ed attività al chiuso; per queste ultime, sempre a decorrere dal 10 gennaio 2022, la condizione del possesso di un certificato verde COVID-19 generato da vaccinazione o guarigione è posta dal citato articolo 8, comma 1, del D.L. n. 221, attualmente in fase di conversione alle Camere (fatte salve le ipotesi summenzionate di esenzione soggettiva). Resta ferma l’esclusione (per le attività sia all’aperto sia al chiuso) dei centri educativi per l’infanzia (quest'ultima esclusione comprende anche i centri estivi e le attività di ristorazione inerenti ai medesimi centri educativi). Resta fermo che lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi sono ammessi nel rispetto delle condizioni, dei limiti e dei divieti stabiliti dalle disposizioni transitorie in materia di emergenza epidemiologica COVID-19 e variabili a seconda del colore della zona.
  • Articolo 1, commi 2, 4, lett. a), e 5 (Impiego delle certificazioni verdi Covid-19 nei mezzi di trasporto e per l’utilizzo degli impianti di risalita) - L’articolo 1, commi 2, 4 e 5, prevede l’obbligo del c.d. super green pass, a decorrere dal 10 gennaio 2020, per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto e per tutte le tipologie di impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche in comprensori sciistici. In dettaglio, il comma 2 dell’articolo 1, dispone, novellando l’alinea dell’articolo 9 -quater, del decreto-legge n. 52 del 2021, che a decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, sia consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del c.d. “super-green pass” (cioè di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a) , b) e c - bis ), del decreto-legge n. 52 del 2021, che attestino la vaccinazione o l’avvenuta guarigione), nonché ai soggetti di cui all’articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021 (minori di anni dodici e soggetti esenti dalla campagna vaccinale), l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto, che sono elencati (si ricorda che l’elencazione è tassativa) nel richiamato articolo 9-quater: - aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; - navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; - treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; - autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari,
    frequenze e prezzi prestabiliti; - autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; - mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.
  • Articolo 2 (Disposizioni sul regime di autosorveglianza e sui regimi di quarantene) - La novella di cui al comma 1, capoverso 7-bis, del presente articolo 212 sopprime l’obbligo di quarantena precauzionale - prevista in via generale in caso di contatto stretto con un soggetto positivo al virus SARS-CoV-2 - per alcune fattispecie, prevendendo, in sostituzione e sempre che permanga la negatività al suddetto
    virus, un regime di autosorveglianza e l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, ovvero di tipo FFP3. Tali nuove disposizioni si applicano nei casi in cui il contratto stretto si sia verificato entro i 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario (contro il COVID-19), o successivamente alla somministrazione della dose vaccinale di richiamo, ovvero entro i 120 giorni dalla guarigione (da un’eventuale infezione al medesimo COVID-19). La novella di cui al capoverso 7-ter del presente articolo 2, comma 1, introduce un’esplicita base legislativa per le circolari del Ministero della salute che definiscono i criteri e le modalità delle quarantene per i casi di positività al suddetto virus e delle quarantene precauzionali e prevede che, per i soggetti nelle suddette condizioni di quarantena o quarantena precauzionale, ovvero di autosorveglianza, l’esito negativo di un test antigenico rapido o di un test molecolare sia valido, ai fini della cessazione della relativa condizione (ferma restando la sussistenza degli altri presupposti), anche in caso di test effettuato presso centri privati a ciò abilitati.
  • Articolo 4 (Disciplina sanzionatoria) - L’articolo 4 prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro in caso di violazione delle disposizioni contenute nel decreto
    legge in esame, con riguardo al possesso di un certificato verde COVID-19 c.d. rafforzato (generato esclusivamente da vaccinazione o da guarigione) per l’accesso e l’utilizzo di determinati servizi, attività e mezzi di trasporto e con riguardo all’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 cui sono sottoposti i soggetti ai quali non si applica la quarantena precauzionale in caso di contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. La disposizione chiarisce, inoltre, che la medesima sanzione amministrativa si applica alle violazioni degli obblighi posti dal decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, in corso di conversione (secondo periodo).
Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 recante “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria” (Vigente al: 31-12-2021).

Data creazione: 12/01/2022

Data ultimo aggiornamento: 12/01/2022

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