Risoluzione n.22/E – Articolo 3, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 – Violazione degli obblighi di comunicazione al Sistema tessera sanitaria.
Data pubblicazione: 09/06/2022
Data fine pubblicazione: 30/10/2022
Tipo Documento: Comunicazione
Settore: News Normative
Numero: 110
Validato e pubblicato da: Massimiliano Cantoni
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 22/E (All.n.1) dello scorso 23 maggio è intervenuta sul tema della violazione degli obblighi di comunicazione al Sistema Tessera Sanitaria di cui all’art. 3, comma 5-bis, del D.lgs. n. 175/2014.
In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri devono inviare al sistema TS i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate nei confronti delle persone fisiche, in modo da renderli disponibili per l’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Inoltre, gli iscritti dovranno rispettare:
- entro il 30 settembre 2022 l’invio al sistema TS delle spese sanitarie relative al 1°semestre 2022;
- entro il 31 gennaio 2023 l’invio al sistema TS delle spese sanitarie relative al 2°semestre 2022;
- entro la fine del mese successivo l’invio al sistema TS delle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2023.
Ciò detto, la Risoluzione indicata in oggetto, nell’esaminare la portata del sistema sanzionatorio inerente alla tematica in esame, prevede che:
- in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati oggetto di invio al Sistema TS occorra applicare la sanzione di euro 100 per ogni comunicazione, con un massimo di euro 50.000;
- in caso di trasmissione tardiva ma entro 60 giorni dalla scadenza la sanzione venga ridotta a un terzo con un massimo di euro 20.000;
- nel caso di errata comunicazione dei dati la sanzione non va applicata se entro i 5 giorni successivi alla scadenza vengono trasmessi i dati corretti (ovvero, qualora l’anomalia venga segnalata dall’Agenzia delle Entrate, entro i cinque successivi a detta segnalazione).

Data creazione: 09/06/2022
Data ultimo aggiornamento: 09/06/2022
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Risoluzione Agenzia delle Entrate
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