Risposte alle domande più frequenti
In questa sezione è pubblicato l'elenco delle domande più frequenti poste all'Ente. Queste rappresentano per noi un mezzo per dare una risposta a quesiti di carattere generale e specifici, che interessano gli iscritti all'Albo professionale, i giovani neo-abilitati, la cittadinanza, gli operatori economici, e tutti coloro che vorranno consultarle. Le domande risposte (FAQ - Domande frequenti) sono consultabili liberaremente o attraverso il motore di ricerca sottostante.
A differenza dei contributi ENPAM, che sono contributi previdenziali e quindi deducibili fiscalmente, la tassa di iscrizione all'Ordine non ha finalità previdenziale e quindi non è un onere deducibile.
Tuttavia i medici e gli odontoiatri che nella dichiarazione dei redditi compilano il quadro relativo ai redditi di lavoro autonomo possono inserire la tassa di iscrizione all'Ordine fra le spese per la produzione del reddito.
L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Como, quale Ente Pubblico, ha l’obbligo, per la riscossione dei tributi e pagamenti, di procedere con le modalità previste e denominate pagoPA®.
Attraverso il sistema pagoPA® è possibile effettuare il pagamento con le seguenti modalità:
- sul sito web CLICCANDO QUI, accedendo alla sezione relativa agli avvisi predeterminati e inserendo il codice IUV presente sull'avviso. E’ possibile scegliere tra gli strumenti di pagamento disponibili: carta di credito o debito o prepagata sui principali circuiti (Visa, MasterCard, VPay,Maestro,CartaSi, etc) oppure il bonifico bancario, nel caso si disponga di un conto corrente presso Intesa SanPaolo.
- utilizzando il circuito CBILL presente sugli home banking, selezionando l’Ordine nell’elenco delle Aziende e riportando il Numero Avviso e l’importo.
- presso le tabaccherie con circuito Banca 5, Sisal e Lottomatica (LIS) tramite il Codice a Barre presente sulla stampa dell’avviso.
Qualora il codice a barre non venga letto, nella modalità manuale potrebbe essere richiesto il codice fiscale dell’Ordine riportato sull’Avviso
- presso le banche e gli altri prestatori di servizio di pagamento (PSP) aderenti all’iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione (come ad esempio: home banking, ATM, etc).
L’elenco dei punti abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA® è disponibile alla pagina CLICCANDO QUI.
La legge prevede la cancellazione dall'Albo per morosità e quindi, di conseguenza, l'impossibilità ad esercitare la professione.
Si raccomanda, pertanto, di essere puntuali nell'assolvimento di questo obbligo e di comunicare all'Ordine tempestivamente eventuali cambi di indirizzo, email e numero di telefono, allo scopo di evitare il rischio di risultare irreperibili e, quindi, di essere cancellati dall'Albo per morosità e irreperibilità
Si.
La comunicazione del proprio indirizzo PEC all’Ordine di appartenenza è un obbligo posto in capo al Professionista dalla Legge n. 2 del 28.01.2009, la cui inosservanza potrà comportare, previa diffida ad adempiere, la sanzione della sospensione dall’Albo ai sensi della Legge 11 settembre 2020, nr. 120.
In virtù della citata normativa,infatti, “il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di cui al comma 7 e' obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza applica la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”.